PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 706. - (Forma della domanda). - La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata e la documentazione dello svolgimento di un percorso, secondo un protocollo prestabilito, intrapreso da ambedue i genitori, mediante l'ausilio di un'apposita struttura pubblica o privata scelta dalle parti.
      Il percorso di cui al primo comma attesta l'effettivo e concreto tentativo di riconciliazione, la presa di coscienza dei problemi scaturenti dalla separazione riguardo ai figli e l'elaborazione di modalità di sostegno per i figli minori.
      Nella domanda di separazione sono indicati il progetto educativo, i compiti specifici attribuiti a ciascun genitore, nonché i tempi e le modalità di permanenza dei figli presso ciascuno.
      In mancanza di accordo preventivo tra i genitori, le differenti proposte sono oggetto di esame da parte del giudice cui è rimessa la decisione finale.
      Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irripetibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
      Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il

 

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termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
      Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio».

Art. 2.

      1. All'articolo 145 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, in caso di cambio di domicilio o di residenza di uno dei due coniugi, il giudice, valutando le richieste di entrambi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dei figli minori, privilegiando il luogo dove sono sempre vissuti»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In caso di affidamento condiviso, la residenza anagrafica dei figli minori è fissata presso entrambi i genitori».

Art. 3.

      1. All'articolo 368 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Qualora il fatto sia commesso da un genitore o da altro soggetto esercente la potestà genitoriale a danno dell'altro genitore, è prevista la sospensione della potestà medesima».

Art. 4.

      1. L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 570. - (Violazione degli obblighi di assistenza familiare). - Chiunque, ab

 

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bandonando il domicilio domestico, si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori o attua comportamenti che privano gli stessi della presenza dell'altra figura genitoriale è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La medesima disposizione si applica a chiunque si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge.
      Le pene di cui al primo comma si applicano congiuntamente a chi:

          1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

          2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

      Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1) e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2) del secondo comma.
      Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
      Il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ne ravvisi l'opportunità, può applicare, anche d'ufficio, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, privilegiando, ove possibile, la prestazione di tali attività presso enti od organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di promozione sociale. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In caso di violazione degli obblighi posti a carico del condannato ai sensi del presente comma, si applicano le disposizioni di cui

 

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all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000».

Art. 5.

      1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 572. - (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, usa sistematicamente violenza fisica o psichica nei confronti di una persona della famiglia o di un minore o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
      Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
      Nei casi di minore gravità, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ne ravvisi l'opportunità, può applicare, anche d'ufficio, anziché le pene detentive, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, privilegiando, ove possibile, la prestazione di tali attività presso enti od organizzazioni di assistenza sociale, di volontariato o di promozione sociale. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In caso di violazione degli obblighi posti a carico del condannato ai sensi del presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000».